Il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite

Il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite
16 Luglio 2021: Il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite 16 Luglio 2021

Con la sentenza n. 15000, pubblicata il 28.05.2021, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti per cui, a norma dell’art. 540 c.c., sorgono in favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano.

IL CASO. La controversia aveva ad oggetto la divisione dei beni immobili del de cuius, in particolare della casa di abitazione occupata dalla vedova convenuta in giudizio dalla prima moglie e dai figli del defunto Caio.

Gli attori chiedevano la divisione dei beni immobili del de cuius, in particolare dell’abitazione occupata dalla convenuta, nei cui confronti domandavano, altresì, la condanna al pagamento di una indennità per l’occupazione ed alla restituzione di mobili e gioielli contenuti nella già casa coniugale.

La convenuta, Tizia, aderiva alla domanda di divisione, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento del proprio diritto di abitazione.

Il Tribunale provvedeva con sentenza alla divisione. Avverso tale sentenza promuovevano appello in via principale Tizia e in via incidentale le parti attrici in primo grado.

Anche la Corte d’appello però respingeva la domanda di Tizia, escludendo il riconoscimento dell’acquisto da parte sua del diritto di abitazione e di uso degli arredi della casa coniugale di comproprietà del defunto e di terzi (nel caso di specie la prima moglie).

Tizia ricorreva, dunque, in Cassazione. 

LA DECISIONE. La Suprema Corte, richiamando un consolidato principio in materia, ha affermato che "a norma dell'art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".

La Corte, infatti, afferma che “opinandosi diversamente sarebbe palese la creazione (non prevista) di uno statuto speciale del diritto di proprietà dell’ex coniuge non previsto da alcuna disposizione di legge, né configurabile in assenza di apposita previsione normativa”.

Inoltre “l’impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d’uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l’impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria)”.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato.

Altre notizie